Consulta "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità". Non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna

L'accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? Con questo dubbio, la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. L'ordinanza n.18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano.
La vicenda nasce dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma del Codice “là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno”.
La Consulta però è andata oltre, rimettendo a se stessa la questione di legittimità dell’articolo 262, perché “qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno“. In questo modo, però, verrebbe riconfermata “la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte che ha più volte invitato il legislatore a intervenire“.
Il Parlamento ha sempre la possibilità di agire, ma i giudici hanno ritenuto “di sollevare – in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori“. Nell’ordinanza, i giudici hanno anche richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che – al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale – ciò non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite”.
L'attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Lo sottolinea, riprendendo una sua pronuncia del 2006, la Consulta, nell'ordinanza con cui ha sollevato davanti a se' stessa la questione sulla legittimità costituzionale dell'articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l'assegnazione ai figli del solo cognome paterno.
