Lunedì 18 maggio. Ecco cosa si potrà fare e come. Dal 25 riaprono le palestre. Dal 3 giugno spostamenti tra Regioni e il 15 riaprono cinema e teatri.

Riaprono da lunedì ristoranti, bar, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, negozi, ma anche musei e le chiese per la messa.
Tutto nel rispetto delle misure anti contagio. Nessun limite per gli spostamenti delle persone nella stessa regione: non servirà più l'autocertificazione. Sì agli incontri non solo tra parenti e fidanzati, ma anche tra gli amici. Fino al 2 giugno restano invece vietati gli spostamenti tra regioni.
Così come quelli da e per l'estero, salvo per comprovavate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Alla fine il risultato è arrivato": così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro notturno con il Governo che ha chiuso una lunga giornata di confronto.
"In un'ottica di collaborazione istituzionale si è ricercata e si è trovata una soluzione con l'accordo raggiunto venerdì tra Regioni e Governo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza a lavoratori e cittadini.
Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale dai cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro - ha concluso Bonaccini - omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese".
"Nel corso della riunione di questa notte abbiamo svolto un lavoro intenso e molto utile per far ripartire il Paese in sicurezza. L'accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra regioni e governo. Ringrazio i presidenti per aver sempre ricercato una soluzione nell'interesse del Paese. Ci stiamo muovendo su un terreno nuovo e, spesso, serve da parte di tutti un'assunzione ulteriore di responsabilità". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dopo la riunione sul Dpcm.
Dal 25 maggio, riapriranno, poi, palestre e centri sportivi.
Dal 15 giugno i teatri e i cinema.
Il DECRETO approvato dal governo, con le ulteriori misure per far fronte all'emergenza
Conte: "Ripartire con un rischio (calcolato) da accettare"
Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
LE LINEE GUIDA settore per settore
Ristoranti
Potrà essere rilevata la temperatura agli avventori, impedendo l'accesso sopra i 37,5 gradi di febbre. Vanno resi disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti, ma andrà privilegiato l'accesso tramite prenotazione e l'uso di spazi esterni. Fra i clienti, occorrerà almeno un metro di distanza. Sarà vietata la consumazione a buffet, il personale di servizio dovrà usare la mascherina e anche i clienti, quando non saranno seduti al tavolo. Andrà evitato l'uso di saliere, oliere e menu non disinfettabili dopo l'uso.
Luoghi di balneazione
Anche qui potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l'accesso sopra i 37,5 gradi, e dovrà essere mantenuto un metro di separazione tra gli utenti, oltre a garantire una superficie di 10 metri quadri per ombrellone. Lettini e sdraio andranno disinfettati a ogni cambio di persona e dovrà esserci tra loro la distanza di almeno 1,5 metri.
Strutture ricettive e alberghi
Varrà anche qui la misurazione della temperatura, come filtro d'accesso, e il metro di distanza. Gli ospiti dovranno sempre indossare la mascherina. E dovrà essere resa più frequente la sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria per la ventilazione.
Acconciatori ed estetisti
Accesso solo tramite prenotazione, misurazione della temperatura, metro di distanza. L'operatore dovrà indossare una mascherina FFP2. Vietati sauna, bagno turco, idromassaggio.
Commercio al dettaglio
Misurazione della temperatura corporea, metro di distanza e mascherina. In caso di vendita di abbigliamento, i clienti dovranno avere guanti monouso.
Mercati e fiere
Accessi scaglionati. Mantenere il distanziamento interpersonale. Utilizzo delle mascherine obbligatorio.
Uffici aperti al pubblico
Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l'accesso sopra i 37,5 gradi. Favorire l'accesso con prenotazione. Mantenere
almeno un metro di separazione.
Piscine dal 25 maggio
Misurazione della temperatura e divieto di accesso al pubblico. In vasca massimo una persona ogni 7 metri quadri. I propri abiti andranno riposti nella borsa. Fissati i limiti minimi del cloro in acqua. Prima dell'ingresso in piscina, obbligo di doccia saponata.
Palestre dal 25 maggio
Misurazione della temperatura. Distanza di almeno 2 metri durante l'attività fisica. Obbligo di assicurare la disinfezione delle macchine usate. I vestiti andranno conservati nella borsa personale. Pulizia delle griglie di ventilazione con alcool etilico.
Musei e biblioteche
Filtro all'ingresso con la misurazione della temperatura. I visitatori dovranno sempre indossare la mascherina. Limitare l'utilizzo di ascensori e disinfettare eventuali audioguide.
Cinema e teatri aperti dal 15 giugno
Il comunicato del CdM:
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
- Attività economiche e produttive
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
- Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
