Social media vietati sotto i 15 anni. Proposta di legge affida alle scuole programmi di educazione digitale obbligatori

di redazione 12/04/2026 CULTURA E SOCIETÀ
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La proposta di legge n. 2777, presentata alla Camera dei Deputati il 29 gennaio scorsi su iniziativa della Lega (prima firmataria la deputata Giorgia Latini) introduce un divieto generale di utilizzo delle reti sociali telematiche per i minori di quindici anni.

Per i minori tra i quindici e i diciotto anni, l’accesso ai servizi è subordinato al consenso verificabile del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L’articolo 3 del testo attribuisce all’AGCOM il compito di stabilire, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità tecniche per la verifica dell’età degli utenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

I fornitori di piattaforme digitali rivolti al pubblico italiano avranno poi sei mesi per adeguarsi alle prescrizioni dell’Autorità, indipendentemente dal Paese di stabilimento.

Il ruolo delle scuole e del Ministero

L’articolo 4 del testo assegna al Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute e in collaborazione con l’AGCOM, il compito di promuovere programmi di educazione digitale e di alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

L’articolo 5 istituisce presso il Ministero dell’istruzione e del merito un Osservatorio nazionale sull’impatto delle reti sociali telematiche sui minori, la cui composizione e il cui funzionamento saranno disciplinati con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Osservatorio è tenuto a presentare una relazione annuale al Ministero sullo stato di attuazione della normativa.

Sanzioni e quadro europeo di riferimento

In caso di violazione degli obblighi previsti, l’AGCOM applica sanzioni amministrative pecuniarie fino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale del fornitore inadempiente, con possibilità di oscuramento della piattaforma in caso di inottemperanza alle diffide dell’Autorità.

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del regolamento (UE) 2022/1925 relativo ai mercati digitali equi e contendibili, e richiama le esperienze normative adottate in Francia in materia di limiti di accesso dei minori alle piattaforme.

L’articolo 6 dispone che, entro tre anni dall’entrata in vigore, il Governo presenti alle Camere una relazione complessiva sugli effetti della legge, anche ai fini di un’eventuale revisione dei limiti di età in coerenza con l’evoluzione del diritto dell’Unione europea-



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