Bullismo e Cyberbullismo. Urge l'approvazione di una legge

di M.L. 25/01/2016 POLITICA
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Qualche giorno fa l’opinione pubblica è stata scossa dal caso dell’adolescente di Pordenone gettatasi dal balcone per il timore dei soprusi psicologici subìti, autori i suoi compagni di scuola. Quello del bullismo, e del suo corrispettivo contemporaneo, il cyberbullismo, è un fenomeno purtroppo in crescita soprattutto fra gli adolescenti e fra i banchi di scuola. Da due anni, era il Gennaio del 2014 c’è una proposta di legge depositata alla Camera che però non trova il suo sbocco finale.

Il suo iter in commissione Giustizia a Montecitorio è cominciato il 29 maggio 2014. In seguito è stata deliberata una indagine conoscitiva che è tutt'ora in corso; alla luce dei recenti episodi appare quanto mai urgente portare a compimento il percorso in modo da dotare le istituzioni competenti di una buona legge che vada a riempire un vuoto normativo assolutamente fuori contesto.

In Senato, nel maggio scorso maggio era stato approvato con voto unanime un disegno di legge che è attualmente in esame alla Camera, assegnato alle commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali. La sostanza del provvedimento sta nel cercare di definire cosa sia un atto di bullismo, visto che il fenomeno per quanto in crescita presenti aspetti spesso nebulosi e di difficile interpretazione quando si ha a che fare con le dinamiche degli adolescenti, spesso di difficile contestualizzazione. L’obiettivo è inoltre anche quello di sensibilizzare maggiormente le figure dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Esaminiamo i punti cruciali della proposta. Si suddivide in sei articoli individuando come obiettivo primario il contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni.

Negli articoli sono compresi azioni di carattere sia preventivo che repressivo. Ma per inquadrare il fenomeno il legislatore ha giustamente ritenuto di cominciare dalla definizione di quali siano i comportamenti di bullismo. Cinque sono le categorie individuati: si parte dai comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni;  le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le offese che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; infine, le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.

Importante evoluzione del fenomeno è stato quello dell’associare i comportamenti sopra evidenziati al mondo delle nuove tecnologie e in particolare ai sociale network così nella proposta di legge si definisce bullismo informatico ciò che ad ampio raggio riguarda i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.

Poiché molti atti di bullismo avvengono paradossalemtne all’interno dell’istituzione che dovrebeb sovrintendere all’atto educativo, ossia la scuola, nella proposta all’articolo 6 sono previsti obblighi di responsabilità amministrativa per il dirigente scolastico, stabilendo che, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico deve informare prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; deve convocare una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza al fine di esaminare la situazione e predisporre percorsi ad personam per l'assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo; nei casi più gravi il preside di un istituto è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

Che l’urgenza legislativa in un simile panorama sia quanto mai urgente lo conferma  l’ultimo rapporto Istat sul fenomeno pubblicato a dicembre, che ha evidenziato come tra i ragazzi che usano cellulare e Internet, il 5,9 per cento ha denunciato di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, mail, chat o social network, più le ragazze, il 7,1% contro il 4,6 dei ragazzi. Si parla di statistiche che riguardano soprattutto adolescenti di età tra i 14 e i 17 anni.

Negli ultimi mesi si sono mossi anche i protagonisti del web come Facebook che ha previsto una procedura per la rimozione dei contenuti offensivi. L’utente può segnalare a Facebook qualsiasi tipo di contenuto, dai video alle foto, dai post ai commenti. Si può spiegare quale sia il motivo della segnalazione con maggiori o minori particolari. La segnalazione, infatti, è presa in carico, da una persona reale e non da un algoritmo quindi certamente in grado di verificare se sia presente un principio di bullismo. L’utente segnalante riceve poi risposta sulla presa in carico della segnalazione e sulla rimozione o meno del contenuto. Anche Twitter, poche settimane fa, ha deciso di inasprire la propria policy sul cyber bullismo.


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