Sicurezza. Cosa prevede il discusso provvedimento sul "Riconoscimento facciale" sulla scia dell'AI Act europeo

di redazione 03/08/2026 TUTTI
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Riconoscimento facciale e dati biometrici, integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine al centro del decreto legislativo che recepisce l’Ai Act europeo. Il portavoce dell'Unione europea precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'IA negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Ue. 


Ampliare l'uso del riconoscimento facciale (integrandolo con l'intelligenza artificiale) per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi, ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi, che per alcuni rischiano di portare a una profilazione di massa.

L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio oppure a un corteo. E in casi di urgenza (minacce di terrorismo, persone scomparse) la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'IA integrati con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città attraverso una semplice "comunicazione, anche orale" al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice.

L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici personali possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Il che implica che se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione, si potranno registrare ad esempio i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale che poi, eventualmente, sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul caso specifico il portavoce dell'Unione europea precisa di non avere elementi per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'IA negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'UE.

Pur nel dare l'ok, il Garante per la privacy ha indicato ulteriori condizioni e osservazioni per rafforzare la tutela per i dati biometrici e dei diritti delle persone.

Il provvedimento, inoltre, introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull'uso consapevole dell'IA nelle scuole, nelle Università e nei percorsi professionali.

È stata l’Europa ad aprire un varco verso la sorveglianza indiscriminata, autorizzando il riconoscimento facciale tramite l’intelligenza artificiale anche senza il via libera di un giudice, pur in casi eccezionali e tassativi. “Il governo Meloni ha sfruttato quella falla e non è detto che le nuove norme italiane siano incompatibili con il dettato europeo”, dice l’avvocato Giuliano De Luca, specializzato sul diritto della privacy, interpellato da ilfattoquotidiano.it. “Di sicuro – avvisa l’esperto – la minaccia dei controlli come pesca a strascico, senza riguardo per la riservatezza, sono concreti e non da sottovalutare”. Vediamo quindi cosa dice la legge Ue, in attesa di eventuali modifiche al decreto legislativo di recepimento del regolamento europeo che come preannunciato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (“sarà necessaria l’autorizzazione da parte del magistrato”) potrebbero arrivare la prossima settimana.

 

Basta leggere l’articolo 5 dell’Ia act, intitolato paradossalmente “Pratiche vietate dell’Intelligenza artificiale”. La norma impedisce l’identificazione biometrica “in tempo reale”, negli spazi pubblici, ma solo in via di principio. Infatti elenca tre casi in cui la sorveglianza è consentita. Il primo: la ricerca di una persona rapita, di una vittima di sfruttamento sessuale o traffico di essere umani. Il secondo: la minaccia di un attacco terroristico o la vita a rischio di un individuo. Terzo: “la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato”. In tutti e tre i casi, l’uso dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, in tempo reale nei luoghi pubblici, è consentito dall’Europa. Dunque è una mezza verità la dichiarazione del 30 luglio offerta alla stampa dal portavoce della Commissione europea Thomas Regnier: “Il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata”.

 
 
Non solo: il regolamento europeo non impone l’obbligo tassativo dell’autorizzazione firmata da un giudice. Dice il paragrafo 3, articolo 5, dell’Ia act: “Ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota ‘in tempo reale’ in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è subordinato a un’autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante”. Dunque, per sorvegliare piazze e strade con telecamere e algoritmi, le forze dell’ordine potrebbero evitare il via libera di un giudice: basta il sì di un’autorità amministrativa. Ad esempio? “Il Garante della privacy può dare luce verde il riconoscimento facciale alla luce del dettato europeo”, dice l’avvocato De Luca. “È un’autorità amministrativa indipendente, proprio come chiede Bruxelles con l’Ia act”. E in casi di particolare urgenza, le forze di sicurezza possono attivare la sorveglianza anche senza alcun permesso, neppure di un’authority. Basta richiedere l’autorizzazione entro le 24 ore successive, al giudice o all’autorità amministrativa. Certo, se il permesso è negato, “l’uso è interrotto con effetto immediato e tutti i dati nonché i risultati e gli output di tale uso sono immediatamente eliminati e cancellati”. Ma i rischi per la privacy restano, ammonisce De Luca: “Il diritto fondamentale alla tutela della riservatezza non può essere immolato in nome di una presunta sicurezza. Falsi positivi, data breach o trattamenti illeciti potrebbero compromettere in maniera irreparabile la reputazione di qualsiasi cittadino, con conseguenze difficilmente reversibili”.



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