A Torino una sentenza "giustifica" il massacro di una donna. Il giudice " La donna ha distrutto il matrimonio"

di redazione 12/09/2025 CULTURA E SOCIETÀ
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Lucia Regna è stata massacrata dall’ex marito il 28 luglio del 2022, alla presenza dei genitori di lei, aggrediti a loro volta. Una violenza tale, quella subita, che la ha comportato la frattura del viso in maniera tanto grave da necessitare dell’utilizzo di 21 placche di titanio per la ricostruzione.

La sentenza, come dicevamo, non ha riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia, sostanzialmente reputando discordanti le dichiarazioni rese dalla persona offesa e ha preso in esame la rilevanza penale di quell’unico episodio. Riconoscendo per altro all’imputato i doppi benefici di legge, in quanto “persona incensurata” il cui “gesto violento è legato ad una specifica condizione di stress alimentata per vie diverse” e pertanto non indicativo di un rischio di reiterazione delle suddette condotte. Per questo l’ex marito della Regna ha avuto una condanna ad un anno e sei mesi, escludendone la detenzione.

È così ad esempio rispetto alla descrizione del contesto maltrattante, costituito essenzialmente (prima dell’agito violento) da violenza psicologica e verbale che Lucia riferisce con queste parole “(mi diceva) che ero una puttana, che avevo rovinato la famiglia […] che non ero una brava madre”, e da minacce di “farle del male, farla piangere, di portarle via i figli, di ammazzarla, di buttarli giù dal balcone”. Un atteggiamento questo che non solo non viene riconosciuto nella sua gravità e nel suo significato predittivo di agiti più gravi, ma viene minimizzato e giustificato "dall’amarezza (dell’imputato) per la dissoluzione della comunità domestica” e pertanto “umanamente comprensibile”.

Una lettura interpretativa delle dinamiche relazionali tra la Regna ed il marito e del comportamento tenuto dalla stessa (e alle dichiarazioni rese) che sembra non tener conto di quelle che sono le dinamiche tipiche di un contesto maltrattante e di quelle che sono le difficoltà che incontra una persona esposta ad un trauma complesso nella rievocazione dei vissuti.

Ciò che appare ancora più preoccupante è la lettura distorta delle dinamiche con conseguente colpevolizzazione della vittima.

A Lucia viene infatti attribuita la responsabilità della sofferenza e del “comprensibile” stato in cui versava l’ex marito il giorno in cui l’ha massacrata di botte, a causa della decisione della donna di interrompere la relazione e di intraprendere una nuova frequentazione con un altro uomo.

Si arriva a giudicare le modalità con cui la donna ha deciso di interrompere la relazione quando, approfittando dell’assenza del marito per una vacanza, la stessa aveva deciso di comunicargli con dei messaggi che i suoi sentimenti erano cambiati. Una scelta dovuta al fatto che se “lui era lontano, era più facile potergli comunicare una cosa del genere” ha riferito la donna. Nelle motivazioni non si prende in considerazione come questa affermazione della Regna stesse ad indicare il timore della stessa per una eventuale reazione del marito a fronte della sua decisione di interrompere la relazione, ma anzi si legge come per il collegio “non è difficile immaginare cosa abbia provato l’imputato nell’apprendere che sua moglie poneva fine con un messaggio WhatsApp a un legame quasi ventennale”.

Una serie di passaggi esplicativi della lettura stereotipata e distorta che ha caratterizzato l’interpretazione dei fatti in oggetto ed il conseguente disconoscimento della violenza nella sua corretta dimensione.

Ed ecco che, si legge ancora “se lo sfogo d’ira dell’imputato viene correttamente inserito nel suo contesto, un contesto che tenga conto delle sue cause (comportamenti non ineccepibili della vittima), ecco che quello sfogo potrà essere ricondotto alla logica delle relazioni umane".

Una logica, quella ravvisata dal collegio che per nulla può dirsi condivisibile. Si dovrebbe accettare altrimenti che la violenza, anche la più brutale, può trovare una motivazione. Si dovrebbe accettare, come ancora troppo spesso accade, che quando una donna chiede aiuto alle istituzioni queste, invece che sostenerla, la rivittimizzino, colludendo nei pensieri e pertanto sostenendone gli agiti, dell’abusante.

LA SENTENZA

Nessun maltrattamento continuo su Lucia Regna ma un solo episodio di percosse dopo la rottura del matrimonio che ha portato a gravi lesioni personali nella vittima. Lo spiega la sentenza con la quale i giudici del Tribunale di Torino hanno condannato a solo un anno e sei mesi l'ex marito di Lucia Regna, evitandogli così il carcere nonostante la donna sia stata costretta a ricostruire il volto con 21 placche di titanio riportando anche un indebolimento permanente della vista a causa di una lesione a un nervo oculare.


È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che in queste ore sta facendo discutere, soprattutto per i giudizi morali espressi dai giudici dalla Terza Sezione Penale, e che secondo l'avvocata di parte civile "viviseziona e mortifica la vittima, mentre è indulgente verso l'uomo che le ha sfondato il volto".

Secondo i giudici, il processo è nato ed è stato incentrato su uno specifico episodio di lesioni personali verificatosi il 28 luglio 2022. "Attorno a questo specifico episodio, di prova assolutamente evidente, è stata poi costruita un'imputazione di maltrattamenti aggravati" di cui però la fase "dibattimentale ha accertato I’insussistenza".


Cosa dice la sentenza che condanna l'ex marito di Lucia Regna
Secondo i giudici, durante il processo, la vittima "non ha avuto nulla da dire al tribunale in merito a eventuali maltrattamenti ricevuti dal marito fino all’anno 2021", anno in cui la donna ha deciso di lasciare il consorte. La donna "si stancò dell’imputato per sue personali motivazioni e non per gravi mancanze del marito".

Da quel momento in casa sarebbero nate continue liti che però, secondo il giudice, non costituiscono maltrattamenti in quanto "semplici discussioni domestiche" anche se condite da linguaggio scurrile e insulti. Per il Tribunale, in questo contesto "non è difficile immaginare cosa abbia provato l’imputato nel constatare che sua moglie poneva fine con un messaggio WhatsApp a un legame quasi ventennale".


Nella sentenza, il giudice ritiene non del tutto veritieri alcuni racconti della vittima definiti "mere congetture" su ipotesi di eventi non realmente avvenuti, come la paura che l'uomo potesse alzare le mani durante le liti, o addirittura esagerazioni su fatti che lei stessa aveva raccontato diversamente durante le indagini preliminari. I racconti fatti in aula da Lucia Regna vengono giudicati spesso "narrazioni del tutto inattendibili".

A sostegno di questa tesi la sentenza porta anche la testimonianza del nuovo compagno della vittima con cui la donna aveva intrapreso una relazione già nel 2021 quando l'ex marito ha lasciato casa. L'uomo infatti ha riportato di discussioni e liti verbali ma non di violenze e percosse. Secondo i giudici, nemmeno la madre della donna ha saputo menzionare in aula episodi di maltrattamenti precedenti all'aggressione del 28 luglio 2022.

Tutti elementi che, secondo i giudici, confermano "l'inesistenza di condotte penalmente rilevanti prima del 28 luglio 2022". Una conclusione ribadita anche nella relazione degli assistenti sociali dell’A.S.L TO-5  che, parlando con la donna dopo le percosse, hanno ricevuto un racconto in cui sui parla di una separazione "senza conflittualità".

L'aggressione e il pugno in volto a Lucia Regna
Per quanto riguarda l'episodio dell'aggressione, invece, per i giudici è "assolutamente evidente" ma nella sentenza il tribunale adotta ancora una volta una certa indulgenza per l'uomo sostenendo che lo "sfogo d’ira dell’imputato" deve essere "correttamente inserito nel suo contesto, che tenga conto delle cause (segnatamente di comportamenti non ineccepibili della stessa vittima)" per poter valutare "la capacita a delinquere, il  riconoscimento delle attenuanti generiche, la quantificazione della pena e la concessione della sospensione condizionale". Il riferimento è a un presunto racconto da parte del figlio minore della coppia che avrebbe rivelato all'uomo di aver visto il nuovo compagno e la madre nudi in camera. Per il Giudice, una versione corroborata dall'assenza di una spiegazione alternativa della parte civile, e da una parziale ammissione dello stesso ragazzino agli assistenti sociali.

La condanna ridotta all'ex marito per rito abbreviato
Ad ogni modo il giudice ribadisce che chiaramente il pugno violento al volto della vittima, davanti ai genitori e al fratello anche loro colpiti, fu un gesto volontario e che nessuna causa di giustificazione può essere invocata dall'imputato. Per questo l'uomo è stato condannato per lesioni personali a due anni ma con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e sospensione condizionale della pena, e assolto per maltrattamenti in quanto il fatto non sussiste. La pena stabilita dal giudice è ridotta a un anno e quattro mesi per il rito abbreviato a cui si aggiungono però le condanne per le lesioni ai familiari della donna per un totale di un anno e sei mesi di reclusione. Per la donna disposta anche una provvisionale di 20mila euro di risarcimento in attesa di una sentenza civile.

 

 



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