Al via l'anno scolastico. Tutto ciò che si deve sapere sui vaccini

di redazione 12/09/2017 ECONOMIA E WELFARE
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A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, non si placa il dibattito tra fautori e non dei vaccini obbligatori scatenato dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119/2017 ed entrato in vigore lo scorso 6 agosto.

 La legge “al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019” ha stabilito per i bambini/ragazzi della fascia di età compresa tra zero e 16 anni i seguenti 10 vaccini obbligatori:

1.   anti-poliomielitica

2.   anti-difterica

3.   anti-tetanica

4.   anti-epatite B

5.   anti-pertosse

6.   anti-Haemophilus influenzae tipo b

7.   anti-morbillo

8.   anti-rosolia

9.   anti-parotite

10.                anti-varicella.

 

Sono invece gratuite, ma non obbligatorie, le seguenti vaccinazioni:

·      anti-meningococcica B

·      anti-meningococcica C

·      anti-pneumococcica

·      anti-rotarivirus.

 

Le vaccinazioni avvengono secondo un preciso Calendario nazionale relativo a ciascuna fascia (coorte) di nascita.

Vaccinazioni obbligatorie e iscrizione scolastica

I dirigenti scolastici sono tenuti all’atto dell’iscrizione dei minori di età compresa tra zero e 16 anni  a richiedere ai genitori/tutori/affidatari la documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o la richiesta di vaccinazione alla ASL. La documentazione va presentata entro il termine di scadenza dell’iscrizione. Nel caso sia sostituita da un’autocertificazione, il termine per la presentazione della documentazione con l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

 

IMPORTANTE: solo per l’anno scolastico 2017/2018 e il calendari dei servizi educativi per l’infanzia/scuole d’infanzia/provate non paritarie, il termine per la presentazione della documentazione è il 10 settembre 2017, mentre per gli altri gradi di istruzione e i centri di formazione professionale regionale è il 31 ottobre 2017.  In caso di autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

 

La vaccinazione obbligatoria costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie. Non costituisce invece requisito di accesso per gli altri gradi di istruzione compresi i centri di formazione professionale regionale o per il sostenimento degli esami.

 

Casi di esonero dalle vaccinazioni

L’esenzione dall’obbligo di vaccinazione sussiste solo in caso di immunizzazione o in caso grave pericolo per la salute. Entrambe le situazioni devono essere comprovate da certificato medico. Naturalmente l’esenzione dall’obbligo riguarda solo la somministrazione del vaccino riferito a quella malattia per cui si risulta immuni, non a tutti gli altri.

 

Sanzioni per mancata vaccinazione

In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, la ASL convoca i genitori/tutori/affidatari per un colloquio informativo e per sollecitare gli adempimenti previsti dalla legge. Se a seguito del termine indicato nell’atto di contestazione, essi non provvedono all’effettuazione delle vaccinazioni, viene loro irrogata una sanzione che va dai 100 ai 500 euro. Nessuna sanzione, invece, è comminata nel caso essi provvedano a far somministrare il vaccino in formulazione monocomponente o la prima dose in caso di vaccini in formulazione parzialmente combinata.

 Controversie per danno da vaccino e somministrazione di farmaci

Il ricorso per il riconoscimento di un indennizzo va presentato nei confronti dell’AIFA, Agenzia italiana del farmaco, che rappresenta la controparte in questi casi. Ciò vale per i giudizi di primo grado a partire da un mese dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale e quindi da dopo il 6 settembre 2017.

 L’obbligo dei vaccini sarà per sempre?

Per il momento almeno per i prossimi 3 anni, quindi fino al 2020. La cessazione dell’obbligatorietà di uno o più vaccini sarà a cura del Ministero della Salute con apposito decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza  Stato-regioni, e successivamente sempre con cadenza triennale. La decisione sarà presa sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle reazioni avverse segnalate, delle coperture vaccinali eseguite, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza (LEA).

 Per quanto riguarda invece i 4 vaccini non obbligatori (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus), che attualmente sono offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Salute sentito l’Istituto superiore di sanità, fornirà indicazioni in merito ogni 6 mesi (prossima data febbraio 2018).

 Ogni anno l’Agenzia italiana del farmaco presenterà una relazione sui risultati della vigilanza sui farmaci e sulle reazioni avverse dovute alla vaccinazione al Ministero della Salute che a sua volta lo trasmetterà alle Camere. Inoltre l’Aifa pubblicherà sul proprio sito internet i dati sulla disponibilità dei vaccini sia nella formulazione monocomponente che parzialmente combinata.


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