Tariffe telefoniche. L'Agcom indica come illegale la cadenza inferiore a 28 giorni, non quella pari a 28 giorni
La delibera 121/17/CONS, che ha ripristinato la fatturazione e il rinnovo della telefonia fissa secondo il calendario gregoriano, ossia ogni mese e non ogni 28 giorni, non l’ha invece ripristinato per la telefonia mobile. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che cadenza di fatturazione e rinnovo del contratto di telefonia mobile non deve essere inferiore ai 28 giorni, ma non ha individuato una frequenza minima di fatturazione, rimarcando il fatto che nel caso sia inferiore a 1 mese, l’operatore ha l’obbligo di comunicare via sms l’avvenuta modifica.
Quindi, al momento, considerando che le compagnie telefoniche hanno costituito una sorta di cartello “operativo” allineandosi tutte alla cadenza a 28 giorni, non solo esse risultano in regola con quanto stabilito dalla delibera 121, ma impediscono di fatto al consumatore di esercitare il diritto di recesso sancito dall’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, perché sul mercato non esiste una compagnia telefonica che abbia una durata diversa.
In caso di offerte che comprendono sia la telefonia fissa che la mobile, prevale la cadenza prevista per la telefonia fissa e cioè quella di 1 mese e che gli operatori hanno tempo fino a fine giugno per adeguarsi