Agcom. "Il criterio di fatturazione delle offerte telefoniche non può essere di 28 giorni"

di redazione 28/03/2017 ECONOMIA E WELFARE
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Rivoluzione nella telefonia fissa e nei canoni internet Adsl e fibra: il criterio di fatturazione e di rinnovo delle offerte deve essere il mese e non i 28 giorni com’è attualmente perché così “l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi”.

 Lo ha stabilito il consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in seguito alla relazione del Commissario Francesco Posteraro.

Agcom ha deliberato (delibera 121/17/CONS) che gli operatori telefonici debbano utilizzare il mese come unità temporale per la fatturazione e la cadenza contrattuale delle offerte. 

 Più nello specifico, per quanto concerne la telefonia mobile, viene contemplato un periodo che non può essere inferiore ai 28 giorni. Agcom giustifica la decisione sollevando la necessità di garantire trasparenza attraverso un periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell'offerta. Nei sempre più numerosi casi di offerte convergenti, che includono servizi di telefonia mobile e fissa, la regola di fatturazione e rinnovo sarà necessariamente su base mensile.

La scelta commerciale di alcuni operatori di tariffare con cadenza diversa dal mese, ha generato nel tempo "problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione" - commenta Agcom.

Rimanendo sempre nel perimetro della telefonia mobile, al fine di tutelare l'utente è stato predisposto anche l'obbligo di informare l'utente attraverso un SMS dell'avvenuto rinnovo dell'offerta qualora la cadenza sia diversa da quella mensile.Recentemente il Tar del Lazio ha ribadito la piena legittimità da parte degli operatori di introdurre modifiche unilaterali al contratto, informando sul diritto di recesso il cliente nel caso in cui non volesse accettare le modifiche. Agcom, già a gennaio, con l'avvio dell'istruttoria, aveva paventato che l'effetto della fatturazione ogni 28 giorni avrebbe comportato un aumento delle tariffe dell'8,6 per cento. Ricordiamo che a fare da apripista alla rimodulazione è stata Wind a marzo 2015, seguita a giugno da Vodafone e ad agosto da TIM. Al di là sei malcontenti tra le associazioni dei consumatori, non si sono fatte attendere le sanzioni.

Giunti a questo punto gli operatori hanno tre mesi di tempo per adeguarsi alle novità, a meno che non venga accolto il ricorso di Asstel, che considera la decisione priva di fondamento giuridico. Il Codice delle comunicazioni elettroniche non consentirebbe infatti interventi dell'Autorità sui cicli di fatturazione e sulla durata di rinnovo, legittimando solo interventi a favore della trasparenza informativa.

 La reazione delle società di tlc e dei consumatori

Sul mobile gli operatori hanno adottato già da molto la fatturazione a 28 giorni, mentre sulla linea fissa finora l’hanno introdotta Vodafone e Wind e ad aprile avrebbero cominciato Fastweb e Tim. Ma l’AgCom ha imposto uno stop. Con la reazione immediata di Asstel, l’associazione di Confindustria che riunisce le società di telecomunicazioni, che ha definito la delibera dell’Agcom «priva di basi giuridiche». Mentre il Codacons ha parlato di «tutela a metà» dei consumatori poiché «non si capisce perché per la telefonia fissa i canoni debbano essere mensili, mentre per quella mobile la fatturazione può essere a 28 giorni».

 Uno stravolgimento – afferma Mauro Vergari, responsabile del settore Comunicazioni e Nuove tecnologie di Adiconsum – che le compagnie telefoniche hanno giustificato richiamando l’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche che consente al consumatore di recedere dal contratto in caso di modifiche unilaterali proposte dall’azienda e non condivise dal consumatore. In realtà le aziende hanno realizzato un cartello operativo allineandosi tutte quante sulla fatturazione a 4 settimane, rendendo quindi di fatto vano il diritto di recesso del consumatore e il conseguente cambio di compagnia, perché anche tutte le altre hanno adottato la stessa misura temporale dei 28 giorni.

 La questione «credito residuo»

«Alla luce dell’evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile», spiega una nota dell’AgCom, «l’Autorità ha ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa». L’AgCom ha anche precisato che in caso di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa, prevale la cadenza prevista per quest’ultima cioè su base mensile. E ha stabilito un periodo di novanta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole. Quanto al credito residuo, l’Authority ha deciso che gli utenti debbano conoscere gratuitamente il proprio credito con un sms o tramite una pagina web o app dedicate.


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